Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 90 milioni di euro per il triennio 2006-2008, in ragione di 30 milioni di euro per ciascun anno.

 

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